La start-up innovativa è un’impresa costituita esclusivamente sottoforma di Srl, Srls, Spa, Sapa, costituita anche in forma cooperativa e non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.
La start-up innovativa si contraddistingue per lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Per innovazione s’intende capacità di sviluppo di un prodotto/servizio nuovo, o significativamente migliorato, l’innovazione può essere intesa anche come capacità d’introduzione di nuovi processi, tecniche, organizzazione del lavoro, che abbattono i costi di produzione o aprono nuovi mercati.
REQUISTI START-UP INNOVATIVE
La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:
- la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013)
- la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015);
- è residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Requisiti alternativi (uno dei 3)
- Spese di ricerca sviluppo sono uguali o superiori al 15% (modificato dal 76/2013, prima era il 20%) del maggiore tra costo o valore della produzione. In mancanza di bilancio approvato occorre fare dichiarazione sostitutiva;
- Impiego come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata. Oppure, impiego, pari a 2/3, di personale in possesso di laurea magistrale in base all’art. 3, dm 270/2004. Modifica introdotta dal DL 76/2013 La circolare 87/E del 14/10/2014 ha chiarito che qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente o assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante. Rientra anche il socio-amministratore avente un impiego retribuito. Se i soci hanno l’amministrazione ma non sono in essa impiegati non sono considerati forza lavoro. I consulenti esterni titolari di partita iva NON sono considerati forza lavoro. Il calcolo della forza lavoro avviene per teste
- La start-up è titolare o licenziatario di una privativa industriale (nuova invenzione o scoperta), biotecnologica, ecc. oppure un software SIAE
Vantaggi
PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PER LE START-UP INNOVATIVE
- Possibilità di redigere l’atto costitutivo mediante modello standard online facendo ricorso alla firma digitale;
- Totale esonero dal pagamento del diritto camerale, dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti da effettuare presso il Registro Imprese;
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria delle S.r.l. che la avvicinano a quella della S.p.A. e possibilità di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (es. prevedere quote che non attribuiscono diritto di voto);
- Proroga del termine per copertura perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine oltre il quale deve essere diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio); nel caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore, può deliberare il rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo;
- Deroga alla disciplina società di comodo e perdita sistematica;
- Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA ottenendo rilevanti benefici in termini di liquidità;
- Disciplina del lavoro tagliato su misura e assunzione del personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte;
- Facoltà di remunerare i propri collaboratori in modo flessibile anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale (es. stock option) e i fornitori di servizi esterni mediante schemi di work
Vantaggi per gli investitori
- Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle start up innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche; trattasi di quegli investimenti che consistono in conferimenti in denaro (in sede di costituzione della start up oppure quale aumento del capitale della stessa) che la società beneficiaria iscrive alla voce capitale o della riserva sovrapprezzo azioni. Non sono quindi oggetto di agevolazione né i conferimenti in natura, né i versamenti che non vanno ad incremento del capitale quali ad esempio i finanziamenti soci in conto futuro aumento capitale o altri versamenti alla società.
- Il recente decreto 7 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 ha riscritto le agevolazioni previste per le persone fisiche e per le società con l’intento di consolidare in un unico provvedimento le disposizioni di attuazione di questa tipologia di incentivi.
- Nello specifico:
- per le persone fisiche è prevista una detrazione del 30% delle somme investite nel capitale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro annui;
- per le persone giuridiche, è prevista una deduzione IRES del 30% delle somme investite nel capitale delle start up innovative, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro.
- Qualora la detrazione/deduzione sia di ammontare superiore all’imposta lorda o reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere portata in detrazione/deduzione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
- Nello specifico:
- intervento semplificato al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese;
- possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati;
- agenzia ICE per l’internazionalizzazione delle start up;
- fail-fast, ovvero in caso di insuccesso le start up possono contare su procedure più rapide per concludere l’attività; esse sono assoggettate alla proceduta della crisi di sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio con esonero dal fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Le start up innovative sono dunque annoverate tra i soggetti “non fallibili”;
- trasformazione in PMI innovativa in caso di successo della start up per quelle imprese che continuano ad avere una significativa componente di innovazione;
- “Start up sponsor”: cessione delle perdite di nuove imprese a società quotate. Per tutte le società partecipate per almeno il 20% delle quote di capitale, la possibilità di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività. In cambio la società cui vengono cedute le perdite (“sponsor”) può portare il loro ammontare in detrazione con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta, a condizione che le sue azioni siano quotate su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione;
- credito d’imposta ricerca e sviluppo: viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sia per i costi della ricerca intra-muros sia per le spese extra-muros. La base dell’agevolazione è calcolata con riferimento alla media delle spese maturate nei tre periodi d’imposta precedenti. Condizione per l’accesso al credito è che in ciascuno dei periodi d’imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro;
- patent box: consente di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali.
Adempimenti fiscali ed amministrativi START-UP INNOVATIVA
Attribuzione Partita IVA Agenzia Entrate
Varie – in relazione al tipo di attività che si va ad esercitare
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