L’attività di sanificazione rientra nella più ampia categoria delle attività svolta dalle imprese di pulizia.
Ai tempi del COVID19 una delle attività più richieste è quella di sanificazione dei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08.
Con questo articolo, si prova ad elencare le caratteristiche tecnico-professionali che devono avere le imprese che svolgono servizi di pulizia e sanificazione in base alle disposizioni normative vigenti.
Si descrivono inoltre quali elementi debba contenere il certificato di iscrizione alla camera di commercio richiesto dal Datore di Lavoro Committente, alle medesime imprese, in applicazione dell’art.26 comma 1 lett.a) punto 1) del succitato D.Lgs.81/08.
I requisiti che devono avere le imprese di pulizie, sono contenuti nel D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (a seguire brevemente D.M.274/97), regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, il cui titolo è “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.
Definizioni
Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
- sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Tenuto conto del particolare lavoro svolto dalle imprese di sanificazione ed in genere di quello svolto dalle imprese di pulizia, il Ministero della Sanità nel corso degli anni ha definitivo in modo tassativo i requisiti tecnici, organizzativi e professionali dei responsabili di queste imprese, in particolare il titolare “deve possedere una adeguata preparazione culturale in relazione al tipo di attività della ditta in modo da ottenere effetti positivi nella lotta alla specie da combattere, da evitare trattamenti indiscriminati e/o sprechi, da evitare o ridurre al minimo i rischi per l’uomo e le contaminazioni ambientali nonché da permettere una idonea programmazione degli interventi nel rispetto di eventuali indicazioni dell’autorità sanitaria competente”.
Requisiti per l’iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane.
I requisiti di capacità economico-finanziaria per l’esercizio delle attività di pulizia si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
- iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
Requisiti tecnico-professionali:
- assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
Possibilità che i requisiti siano posseduti da un preposto che deve essere obbligatoriamente inserito nell’attività come lavoratore dipendente o con altro tipo di rapporto assimilato, in ogni caso il preposto non potrà mai essere un consulente esterno
Adempimenti fiscali ed amministrativi Imprese di Pulizie e Sanificazione
- Attribuzione Partita IVA Agenzia Entrate
- Iscrizione CCIAA
- Iscrizione Inps
- Iscrizione Inail
- Requisito tecnico
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