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Prima cosa da valutare è la possibilità o meno di optare per il regime forfetario, in quanto dal 2020 possono accedervi solo i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
Quindi nel caso di nuova attività si può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.
Non possono acceder invece al regime forfettario :
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Assodato se si hanno i requisiti e la convenienza per optare per il regime forfettario (Conticloud con i suoi consulenti analizzeranno la sua posizione personale e familiare nonché le detrazioni spettanti ed effettueranno un calcolo di convenienza per la scelta del regime contabile). In questo modo si è sicuri di fare la scelta giusta e di non rimetterci soldi.
Una volta effettuata l’iscrizione all’albo professionale e l’apertura della partita iva tramite il modello AA9-12 ed aver scelto il codice attività 71.11.00 “Attività degli studi di architettura”, vi è l’obbligo dell’ iscrizione alla Cassa di previdenza Inarcassa. Nel caso in cui il voratore fosse anche dipendente allora non si iscrive all’Inarcassa ma alla gestione separata dell’Inps.
I contributi dovuti all’Inarcassa si dividono in contributi soggettivi, facoltativi, integrativi e maternità.
Per il calcolo dei contributi soggettivi, la percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a € 122.950,00 per il reddito 2018 da dichiarare nel 2019. È comunque previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2019 è pari a € 2.340,00.
A questo contributo si può aggiungere un contributo facoltativo che offre la possibilità di aumentare il montante contributivo e quindi delle prestazioni pensionistiche. Il contributo integrativo pari al 4% del volume d’affari prodotto nell’anno solare. Per tale contributo è previsto un contributo minimo pari ad euro 695,00. In ultimo vi è il contributo di maternità/paternità.
Pertanto nel caso di apertura di nuova partita iva con adesione al regime forfettario con le agevolazioni per le start up, si avrà un imposta del 5% sul 78% del fatturato (coefficiente di redditività assegnato al codice Ateco), con l’aggiunta dei contributi Inarcassa.
Nel caso invece, che l’attività sia già esistente o non possa considerarsi nuova allora si avrà una imposta del 15% sul 78% dei ricavi con l’aggiunta dei contributi Inarcassa.
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