Contincloud e suoi consulenti ti assisteranno in tutti gli adempimenti necessari.
Se vuoi aprire la partita iva come agente in attività finanziaria, innanzitutto bisogna chiarire il fatto che l’attuale normativa prevede che chiunque voglia intraprendere l’attività di agente in attività finanziaria debba superare un esame presso l’OAM, che può essere tenuto da chi abbia partecipato a un corso di formazione sulle materie rilevanti per l’esercizio dell’attività di Agente in attività finanziaria e Mediatore creditizio, ai sensi dell’art.14 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.141; Le materie su cui verte l’esame sono: il sistema finanziario e l’intermediazione del credito, aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento,
la disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia, elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d’impresa,la disciplina antiriciclaggio ed antiusura, elementi fondamentali di diritto societario e di diritto fallimentare, la disciplina in tema di intermediazione assicurativa, disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario. Il contributo d’esame è di circa 150,00, e tutte le informazioni possono essere reperite sul sito www. https://www.organismo-am.it/.
Una volta che si è superato l’esame ed abbiamo la possibilità di ricevere un mandato da qulache società finanziaria, siamo pronti per l’apertura della partita iva.
Il codice A.te.co da utilizzare per l’apertura della partita iva è il 66.19.22 “ Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari”. L’agente in attività finanziaria è obbligato all’iscrizione all’INPS gestione artigiani e commercianti, pertanto pagherà dei contributi fissi per il 2020 pari ad euro 3.850,52 in quattro rate trimestrali (febbraio, maggio, agosto, novembre), più dei contributi a percentuali per il reddito eccedente i 15.953,00 in dichiarazione dei redditi (giugno, novembre).
Prima cosa da valutare è la possibilità o meno di optare per il regime forfetario, in quanto dal 2020 possono accedervi solo i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Quindi nel caso di nuova attività si può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.
Non possono acceder invece al regime forfettario :
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Assodato se si hanno i requisiti e la convenienza per optare per il regime forfettario ( Conticloud con i suoi consulenti analizzeranno la sua posizione personale e familiare nonché le detrazioni spettanti ed effettueranno un calcolo di convenienza per la scelta del regime contabile). In questo modo si è sicuri di fare la scelta giusta e di non rimetterci soldi. Per il codice attività utilizzato e precisamente 66.19.22 il coefficiente di redditività nel caso di adesione al regime forfettario è pari al 78%. Ciò significa che per ogni mille euro di ricavi lo stato riconosce una forfettizzazione dei costi pari 22%. Quindi su un imponibile del 78% si calcola un’imposta del 5% (in caso di nuova attività) o del 15%. I consulenti di Contincloud sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.