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La prima cosa che devi sapere è il fatto che non è possibile per la tua categoria optare per il regime forfettario, in quanto il reddito del venditore porta a porta sconta già un imposta sostitutiva agevolata.
In cosa consiste dirai questa imposta sostitutiva agevolata?
Sulle provvigioni lorde, al netto della riduzione forfettaria pari al 22%, sarà applicata una ritenuta a titolo di imposta direttamente dall’impresa committente pari al 23%. Pertanto la ritenuta d’imposta sarà applicata sul 78% delle provvigioni lorde.
Una volta effettuata l’apertura della partita iva, vi è l’obbligo della iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps, in quanto non avendo la categoria una propria cassa di previdenza vi è l’obbligo dell’iscrizione a tale forma di previdenza. Il venditore porta a porta quindi dovrà iscriversi alla gestione separata INPS e sarà soggetto ad una contribuzione del 33,72% (Aliquota anno 2020).
Tali contributi saranno per due terzi a carico direttamente del datore di lavoro, mentre un terzo saranno trattenuti sulle provvigioni erogate al venditore porta a porta. Nel caso il venditore porta a porta abbia già una forma previdenziale allora l’aliquota contributiva sarà del 24%. Di notevole importanza è sottolineare il fatto che verrà riconosciuto un anno di anzianità contributiva solo se si saranno versati i contributi minimali che per il 2020 sono pari ad euro 5.264,52. In caso di versamenti inferiori il venditore porta a porta non si vedrà riconosciuto l’intero anno ai fini contributivi. Molto delicata e oggetto di contenziosi è invece la questione della detraibilità iva sugli acquisti. Pertanto si consiglia sempre di farsi seguire da un consulente. Per tutte le info contattaci su www.contincloud.com, un nostro consulente sarà a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.