Regime forfettario – Novità Legge di bilancio 2020

Regime forfettario 2020 - Legge di bilancio

Il regime forfettario (legge 190/2014), ai commi 691/692 dell’articolo 1 della legge di BILANCIO 2020, viene modificato sostanzialmente in due punti, uno relativo al requisito di accesso l’altro alla causa di esclusione.

In sintesi, per aderire al regime forfettario così come modificato alla Legge di Bilancio 2020

  • Reintrodotto limite di spesa, di 20. 000 euro, relativo al personale dipendente;
  • Esclusione dal regime forfettario per i soggetti che hanno nell’anno precedente un reddito lordo da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro;
  • Regime premiale per coloro che aderiscono alla fatturazione elettronica;

Quindi tenuto conto delle novità della legge di Bilancio 2020 possono accedere al regime forfettario 2020 i soggetti che nell’anno precedente abbiano:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Le Cause di esclusione, aggiornate alla legge di Bilancio 2020, prevedono che non possono accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Per quanto riguarda l’aliquota Irpef e le percentuali di forfettizzazione del reddito nulla è cambiato rispetto alla normativa precedente.

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Il regime forfettario (legge 190/2014), ai commi 691/692 dell’articolo 1 della legge di BILANCIO 2020, viene modificato sostanzialmente in due punti, uno relativo al requisito di accesso l’altro alla causa di esclusione.
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