Consigliamo la lettura dell’articolo “Quali sono le modalità con cui effettuare una corretta fatturazione con l’estero? (Parte prima) e (Parte seconda)” prima di procedere.
Fatturazione delle operazioni non imponibili
Per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater del DPR n. 633/72, deve essere riportata in fattura l’annotazione “operazione non imponibile“. Annotazione accompagnata dalla normativa di riferimento: “articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72“
Mentre, per le cessioni relative a beni in transito doganale in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta si sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del DPR n 633/72, deve essere riportata, al momento della fatturazione l’annotazione “operazione non soggetta“. Questo ex articolo 7-bis, comma 1,
“articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72“
Se, invece, l’operazione viene effettuata fuori dalla UE, va indicato, al momento della fatturazione, al posto dell’Iva, l’annotazione “operazione non soggetta“. In questo caso l’annotazione da riportare in fattura è la seguente: “articolo 21, comma 6-bis, lettera b), DPR n. 633/72“
Cessione di beni a consumatori privati extra-UE in Italia La non imponibilità dell’esportazione indiretta, però, non è possibile per le vendite di beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio della Comunità Europea.
Quindi non è possibile per la maggior parte delle cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori extra-UE.
In questi casi, comunque, si può emettere la fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 38-quater del DPR n 633/72.
Tutto questo a patto che i beni siano per uso personale, di importo complessivo (comprensivo di Iva), superiore a €. 154,94 e siano trasportati nei bagagli personali fuori dalla UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Procedura da seguire per la non imponibilità
La fattura deve essere restituita al cedente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione, vistata dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità. In alternativa, la fattura può essere emessa con l’Iva, contestualmente alla vendita. Poi, se entro tre mesi il privato extra-UE trasporta i beni fuori dalla UE ed entro quattro mesi riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” della Dogana Ue di uscita, il
cedente rimborserà il privato extra-UE dell’importo dell’Iva e registrerà questa Iva a credito nel registro Iva acquisti. Il rimborso a privato extra-UE può essere effettuato anche da apposite società di intermediazione Tax-free o Tax refund.