Quali sono le modalità con cui effettuare una corretta fatturazione con l’estero? (Parte quarta)

Quali sono le modalità con cui effettuare una corretta fatturazione con l’estero?

Consigliamo la lettura dell’articolo “Quali sono le modalità con cui effettuare una corretta fatturazione con l’estero? (Parte prima), (Parte seconda) e (Parte terza)” prima di procedere.

FATTURAZIONE ATTIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERICI NELLE OPERAZIONI UE ED EXTRA UE

Quando si sta effettuando una prestazione di servizi generici, di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, il momento di effettuazione dell’operazione scatta, sia per il prestatore che per il committente, si ha al momento dell’ultimazione della prestazione. Questo ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72.

Se la prestazione ha carattere periodico o continuativo il momento di effettuazione dell’operazione si ha alla data di maturazione dei corrispettivi.
Per gli acquisti da soggetti passivi Iva italiani, l’ultimazione può essere individuata con l’emissione da parte del fornitore straniero di un “qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa“. Questo è quanto indica la Circolare n. 16/E/2013 Agenzia delle Entrate.
Il pagamento del corrispettivo anticipa il momento di effettuazione dell’operazione limitatamente all’importo pagato. Articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72.
Fatturazione verso privati clienti Extra-UE
Per la modalità di fatturazione relative al cliente privato extra-UE, valgono le seguenti regole:

Prestazione di servizi generici verso privati

Nelle prestazioni di servizi generici rese a soggetti privati (B2C), la regola generale è quella della tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore.
Quindi, si applica l’Iva per i servizi generici effettuati a privati extra-UE.
E-commerce diretto
In questo caso rileva il luogo di stabilimento del committente privato, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo. Quindi, non sono rilevanti ai fini Iva in Italia i servizi internet resi a privati extra-UE e la fattura va emessa senza Iva. Questo ex articolo 7-sexies, comma 1, lettera f) e g) del DPR n. 633/72.
Fatturazione verso operatori economici Extra-UE
Mentre, per la modalità di fatturazione verso clienti operatori economici extra-UE, valgono le regole seguenti:

Prestazione di servizi generici B2B

Per le prestazioni di servizi generici rese a operatori economici extra-UE (B2B), la regola generale è quella della tassazione Iva nello Stato di stabilimento del committente (cliente).
Quindi, il soggetto italiano emette una fattura senza Iva, indicando “operazione non soggetta“, ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72. Questo in quanto operazione effettuata al di fuori della UE, in forza dell’articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n 633/72.
Se l’operazione è effettuata in Italia a un soggetto economico extra-UE, stabilito in Italia (ad esempio con stabile organizzazione), il soggetto Iva residente emette la fattura con Iva.

E-commerce diretto

Tra soggetti Iva e operatori economici extra-UE, sono considerati servizi generici dell’articolo 7- ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72, quindi valgono le regole suddette.

FATTURAZIONE PASSIVA: ACQUISTO DI BENI NELLE OPERAZIONI UE ED EXTRA UE

L’Iva si applica, tra l’altro, sulle importazioni da chiunque effettuate (articolo 1, DPR n.633/72).
Si tratta di operazioni aventi per oggetto beni provenienti da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità europea. Beni che non siano già immessi in libera pratica in un altro Paese membro della Comunità europea. Costituiscono importazioni (articolo 67, commi 1 e 2- bis del DPR n. 633/72) le seguenti operazioni:

  • Immissione in libera pratica di beni;
  • Le operazioni di perfezionamento attivo;

Operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati ad essere riesportati “tali quali”. Prestazioni che, in base a disposizioni comunitarie, non fruiscono dell’esenzione totale dai dazi di importazione;
La immissione in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare.

Sono altresì soggette ad Iva le operazioni di:

  • Reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità europea;
  • Reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità europea.

La base imponibile

La base imponibile Iva è pari al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (cd. valore di transazione). Valore che deve essere aumentato dell’ammontare (articolo 69, comma 1, del DPR n. 633/72):
Dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’Iva.

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Quali sono le modalità con cui effettuare una corretta fatturazione con l’estero?
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Quando si sta effettuando una prestazione di servizi generici, di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, il momento di effettuazione dell’operazione scatta, sia per il prestatore che per il committente, si ha al momento dell’ultimazione della prestazione. Questo ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72.
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