Le spese di rappresentanza sono tutti quei costi sostenuti dall’impresa o dal libero professionista per promuovere, mantenere e accrescere l’immagine dell’attività.
Sono quindi costi che, direttamente o indirettamente, migliorano l’attività e tendono a creare reddito.
In questa guida completa sulle spese di rappresentanza ti spiego cosa sono, quali sono, soprattutto nei riguardi dell’elenco individuato dal D.M. 19/11/2008, cosa dice la normativa in merito ed infine cosa è previsto per gli enti locali che sostengono spese di rappresentanza.
Cosa sono e definizione
Un’attività di impresa o un libero professionista, per andare avanti e migliorare, deve costruirsi una certa immagine. E lo fa grazie alle attività di rappresentanza: convegni, ricevimenti, manifestazioni e perché no anche feste, sono tutti costi strumentali all’impresa, quindi deducibili.
Detraibilità IVA
Per quanto concerne le spese di rappresentanza, l’IVA relativa è detraibile solo se il costo unitario non supera i 50 euro (articolo 30 D.Lgs. n. 175/2014). Se supera tale importo, allora l’IVA non è detraibile. Anche per quanto riguarda gli omaggi, l’IVA è detraibile solo se il costo unitario non supera i 50 euro.
Deducibilità
Limite
Il fatto che il costo di rappresentanza sia deducibile non significa si possa dedurre qualsiasi importo senza alcun limite. Si può infatti dedurre le spese di rappresentanza in misura percentuale in base a specifici scaglioni di fatturato determinate dal TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Il comma 2 dell’art. 108 del TUIR sancisce che le spese assunte per comprare beni, sono sempre deducibili senza limiti, se hanno le seguenti caratteristiche:
- Sono distribuiti gratis (a clienti, dipendenti, ecc.);
- Hanno un valore unitario fino a 50 euro.
Altri casi
Negli altri casi, quindi per importi maggiori di 50 euro, le spese di rappresentanza sono deducibili purché inerenti all’attività aziendale. Il D.M. 19/11/2008 stabilisce che una spesa di rappresentanza è inerente quando:
- Erogata gratuitamente, quindi chi la riceve non deve pagare alcunché;
- Ha finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- Ragionevolmente è in grado di generare benefici per l’azienda o comunque è coerente con le pratiche commerciali del settore.
Ricapitolando, se il valore unitario della spesa non supera i 50 euro, è sempre deducibile.
Negli altri casi invece, dove il valore unitario supera i 50 euro, la deducibilità è consentita solo se la spesa è inerente all’attività aziendale. Inoltre, sempre nel caso di spesa di rappresentanza oltre 50 euro, essa è deducibile se nei limiti dei ricavi per scaglioni di fatturato previsti dal TUIR.
Elenco
Per una maggiore chiarezza, il D.M. 19/11/2008 individua un elenco delle spese considerate di rappresentanza e che quindi sono deducibili nei limiti sopra esposti:
- Viaggi turistici con finalità di promozione del prodotto aziendale;
- Feste, convegni, ricevimenti, feste per ricorrenza nazionali da calendario, feste religiose;
- Feste per l’apertura di nuove sedi o filiali o stabilimenti;
- Mostre od eventi in cui sono esposti i beni o i servizi dell’azienda;
Tutte le altre spese per beni e servizi distribuiti gratis purché tali beni e/o servizi rispettino il principio di inerenza suddetto.
Il D.M. 19/11/2008 chiarisce infine quali spese non sono considerate di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio di:
- Clienti o potenziali clienti invitati ad assistere a mostre, fiere, visite a sedi o stabilimenti ove sono rappresentati beni o servizi dell’impresa;
- Dell’imprenditore titolare di ditta individuale per partecipare a mostre, fiere ed eventi simili ove sono rappresentati beni o servizi dell’impresa;
Queste spese non sono considerate spese di rappresentanza e quindi sono completamente deducibili e senza il limite relativo ai ricavi.
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