Che cos’è l’e-commerce diretto e quello indiretto?
Si distingue solitamente tra e-commerce diretto e indiretto.
Il commercio elettronico diretto
Nel e-commerce diretto tutte le fasi della transazione, dall’ordine, al pagamento alla consegna, avvengono on-line. Sono transazioni che hanno per oggetto beni digitali, ossia software, filmati digitali, dischi o canzoni in formato digitale trasmissibili tramite la rete ecc.
Rientrano nel commercio elettronico diretto tutti i servizi che vengono forniti direttamente via Internet, come i servizi di biglietteria (ma non la semplice prenotazione), di intrattenimento (giochi on-line, scommesse), di banking, di assicurazioni e brokeraggio.
Il commercio elettronico indiretto
Per commercio elettronico indiretto si intende , invece, quello che prevede la consegna fisica dei beni al cliente attraverso i canali tradizionali (posta, corriere espresso, ecc.) effettuato in ambito intracomunitario nei confronti di “privati consumatori”.
Tali cessioni sono disciplinate dalla normativa IVA delle “vendite a distanza”.
Si tratta di cessioni assoggettate a IVA secondo il criterio del Paese membro di destinazione dei beni con il duplice obiettivo di evitare che gli acquisti siano tassati da Paesi membri che applicano aliquota più basse e per assicurare condizioni eque di concorrenza tra i Paesi membri (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 del 25/09/2012).
Il principio di tassazione nel Paese di destinazione presuppone, però, che le “vendite a distanza” siano effettuate da un operatore che ha superato una predeterminata soglia annua verso lo specifico Paese membro; in caso contrario l’IVA è dovuta nel Paese di origine, cioè in quello del cedente, salvo l’opzione per la tassazione nel Paese di destinazione.
Le disposizioni di riferimento sono contenute negli artt. 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lett. b) del D.L. n. 331/1993.
Nello specifico:
- Ai sensi dell’art. 40 comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993, le cessioni effettuate in Italia devono essere superiori, nell’anno precedente e/o nell’anno in corso, ad € 35.000;
- Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, le cessioni effettuate in altro Paese membro devono essere superiori, nell’anno precedente e/o nell’anno in corso, ad € 100.000, ovvero all’eventuale minore ammontare stabilito da tale Paese a norma dell’art. 34 della Direttiva n. 2006/112/CE (di seguito la tabella aggiornata)
Stato membro | Soglia | Stato membro | Soglia |
Austria | € 35.000 | Svezia | SEK 320.000 |
Belgio | € 35.000 | Finlandia | € 35.000 |
Olanda | € 100.000 | Cipro | € 35.000 |
Danimarca | DKK 280.000 | Estonia | € 35.000 |
Germania | € 100.000 | Lettonia | € 35.000 |
Grecia | € 35.000 | Lituania | € 35.000 |
Spagna | € 35.000 | Malta | € 35.000 |
Francia | € 35.000 | Polonia | PLN 160.000 |
Irlanda | € 35.000 | Repubblica Ceca | CZK 1.140.000 |
Italia | € 35.000 | Slovacchia | € 35.000 |
Lussemburgo | € 100.000 | Slovenia | € 35.000 |
Portogallo | € 35.000 | Ungheria | € 35.000 |
Gran Bretagna | GBP 70.000 | Bulgaria | BGN 70.000 |
Romania | RON 118.000 | Croazia | HRK 270.000 |
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