Le prestazioni di servizi verso l’estero: la mini-guida

prestazione di servizi

Occorre distinguere se le prestazioni vengono effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA UE o extra UE oppure nei confronti di un privato consumatore residente in altro Stato UE oppure in ambito extra UE.

Prestazioni di Servizi in ambito comunitario:

Servizi B2B

Nel caso in cui la controparte sia un soggetto passivo IVA residente in un altro Stato UE (iscritto al VIES) allora, data la regola generale, che prevede la tassazione del servizio nello Stato del committente, l’operatore italiano dovrà emettere fattura senza l’applicazione dell’IVA, con la dicitura di “Non soggetta inversione contabile” (oggi conosciuta anche come “reverse charge”) e l’eventuale riferimento normativo (“art. 7-ter D.p.r. n. 633/1972”).

Servizi B2C

Nel caso invece di servizio reso nei confronti di un soggetto privato (UE o ExtraUE) allora, secondo la regola dettata dall’art. 7-ter il servizio deve essere tassato nel Paese del prestatore, quindi l’operatore italiano emetterà fattura con l’applicazione dell’IVA.

Prestazioni di Servizi in ambito extra-comunitario:

Servizi B2B

Anche in questo caso, dobbiamo prendere a riferimento quanto indicato nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, disposizione che per le operazioni B2B, prevede che la prestazione sia imponibile nello Stato di residenza del soggetto committente la prestazione. Questo significa che per le prestazioni di servizi rese a committenti extra-UE, titolari di Partita IVA, il prestatore italiano emetterà a quest’ultimo una fattura per consulenza.

La fattura ai fini Iva risulterà “non soggetta” ad IVA articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n 633/72.

In fattura dovrà essere specificatamente indicata la dicitura: “operazione non soggetta”.

Questo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera b) del DPR n 633/72.

Servizi B2C

In base all’articolo 7-septies del DPR n. 633/7, quindi, le prestazioni di servizi non saranno imponibili Iva in Italia.

Seguendo quanto disposto dall’articolo 7-septies, il prestatore italiano, dovrà:

  • Emettere fattura con l’annotazione “operazione non soggetta“. Questo secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, del DPR n 633/72. Sempre in applicazione dell’articolo 7- septies, comma 1, lettera i), DPR n 633/72;
  • Verificare nel paese Extra-Ue eventuali obblighi IVA.

I consulenti di Contincloud sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. CONTATTACI

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Occorre distinguere se la prestazione viene effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA UE o extra UE oppure nei confronti di un privato consumatore residente in altro Stato UE oppure in ambito extra UE.
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