Chi svolge attività di e-commerce ha una serie di vantaggi tra cui il principale è non avere confini fisici, per cui gli capiterà di avere relazioni commerciali con altre imprese o consumatori al di fuori dei confini nazionali.
Le operazioni con l’estero si dividono in intracomunitarie ed extracomunitarie, per le quali ci sono obblighi differenti.
1. L’Iva nelle operazioni intracomunitarie
Per operazione intracomunitaria, intendiamo quelle operazioni intercorse tra operatori residenti in due diversi Paesi dell’Unione Europea. Queste operazioni riguardano:
- acquisti intracomunitari di beni;
- cessione (vendite) intracomunitarie di beni;
- prestazioni di servizi intracomunitari ricevuti;
- prestazioni di servizi intracomunitari resi.
Per ognuna di queste ipotesi vige una normativa differente.
2. Cessioni di beni intracomunitarie
Nel caso di cessioni di beni intracomunitarie, l’Iva si considera assolta nel Paese di destinazione se la cessione è stata effettuata tra operatori economici (B2B), mentre si considera assolta nel paese di origine se la cessione è stata effettuata a privati consumatori (B2C).
Affinché una operazione di cessione intracomunitaria possa definirsi non imponibile è necessaria l’esistenza di 3 elementi:
- Soggettivo: entrambi gli operatori devono essere titolari di partita IVA, residenti in diversi Stati dell’UE ed iscritti al VIES, ossia alla banca dati delle partite IVA europee, l’iscrizione può avvenire con la certificazione di inizio attività o con una successiva istanza;
- Oggettivo: l’operazione deve comportare il trasferimento della proprietà del bene a titolo oneroso;
- Territoriale: la transazione deve comportare la fisica esportazione del bene aldilà dei confini territoriali. Lo spostamento del bene deve essere provato con idonea documentazione: documento di trasporto, certificato di assicurazione della spedizione, contratto di spedizione ecc.
In mancanza di uno di questi elementi l’operazione si considera Imponibile nel paese di origine, e quindi con la conseguente applicazione dell’iva nella fattura di vendita.
Per la fattura di vendita, essa deve riportare la dicitura: “operazione non imponibile ai sensi dell’art art. 41 D.L. 331/1993”
3. Acquisti di beni intracomunitari
Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano assoggettati al regime IVA italiano, pertanto l’operatore soggetto IVA italiano che riceve la fattura senza IVA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993 dovrà:
- Numerare la fattura ricevuta dal fornitore comunitario ed integrarla (meccanismo del REVERSE CHARGE) con l’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile in vigore in Italia per quell’operazione;
- Registrare la fattura sul registro delle fatture ricevute con la relativa integrazione;
- Contestualmente registrare la fattura ricevuta anche nel registro delle fatture emesse, operazione necessaria per la liquidazione dell’IVA dovuta.
4. Acquisti e cessioni di servizi intracomunitari
La regola generale per quanto riguarda la cessione di servizi prevede la tassazione del servizio nel paese in cui avviene effettivamente il consumo. In particolare ai sensi dell’art. 7 del Dpr. 633/72, bisogna distinguere in operazioni:
• B2B che riguardano tutte le operazioni intercorse tra soggetti IVA residenti in Stati diversi dell’UE. Per queste operazioni il luogo della tassazione viene stabilito nel Paese di residenza del Committente del servizio. Ne sono un esempio gli acquisti riferiti alla promozione su Facebook o su Amazon;
• B2C che invece riguarda le prestazioni rese a soggetti consumatori finali senza partita iva, in questo caso invece, il luogo di tassazione viene individuato nel paese di residenza del Prestatore del servizio.
Per le cessioni di servizi nei confronti di un committente soggetto passivo IVA residente in un altro Paese dell’UE, il prestatore Italiano dovrà emettere fattura senza l’applicazione dell’IVA con la dicitura:
“reverse charge ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr 633/72”.
Nel caso in cui la cessione avvenga ad un consumatore finale, allora la cessione deve essere tassata nel paese di residenza del Prestatore del servizio con l’applicazione della relativa disciplina IVA.
Nel caso della ricezione di servizi da Prestatori residenti in uno Stato UE, il prestatore emetterà fattura senza IVA con la dicitura reverse charge. Ricevuta la fattura, essa dovrà essere integrata dell’Iva secondo l’aliquota vigente in Italia e registrata al pari di una fattura di acquisto di beni intracomunitario.