Il Nuovo Regime dei Forfettari nel 2020

Il nuovo regime dei forfettari 2020

Le principali novità per i forfettari nel 2020

La legge di Bilancio per l’anno 2020 (160/2019), con i commi 691 e 692 dell’articolo 1, interviene, ancora una volta, sul regime dei forfettari ripristinando, con qualche variazione, alcuni dei requisiti di accesso e delle cause ostative che lo scorso anno erano stati abrogati dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio per l’anno 2019). Viene previsto anche un regime premiale per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica da parte dei contribuenti forfettari. È stato soppresso, invece, il regime della cosiddetta flat tax, la cui entrata in vigore era stata prevista dal 2020 per i contribuenti con ricavi di ammontare compreso tra 65.001 e 100mila euro.

Le novità

Il legislatore ha previsto quattro novità normative: 1) ai fini dell’accesso al regime dei forfettari, la reintroduzione del limite di spesa con riferimento al personale dipendente; 2) il ripristino dell’esclusione dal regime per coloro che percepiscono un reddito di lavoro dipendente o assimilato di ammontare superiore a 30mila euro; 3) un regime premiale per chi emette la fattura elettronica; 4) la concorrenza del reddito forfettario ai fini del calcolo delle detrazioni e deduzioni.
Il nuovo comma 54 della legge 190/14, come sostituito dal comma 692, dispone che possono avvalersi del regime forfettario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (requisito invariato rispetto all’anno precedente);
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20mila euro lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del Dlgs 276/2003 (anche lavoro occasionale), per lavoro dipendente e per collaborazioni di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (collaborazione coordinata e continuativa),

I requisiti di accesso vanno verificati con riferimento all’anno precedente.

Il limite, invece, va considerato nel caso in cui, pur avendo cessato il lavoro nell’anno precedente, sia intervenuta una delle seguenti due situazioni:

  • che sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della soglia di 30mila euro;
  • il contribuente abbia intrapreso un nuovo lavoro ancora in essere al 31 dicembre.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2019, oltre ad abrogare la causa di esclusione ora reinserita, ha anche previsto l’esclusione dal regime dei forfettari per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Tale previsione non è stata abrogata; pertanto, con riferimento all’attività di lavoro dipendente eventualmente esercitata dovranno essere verificati entrambi i requisiti. Tuttavia, mentre il limite dei 30mila euro deve essere verificato con riferimento all’anno precedente, la condizione di prevalenza deve essere verificata con riferimento all’anno di applicazione del regime stesso e gli effetti decorrono dall’anno successivo.

Regime premiale e detrazioni

Nel presupposto che i contribuenti che operano in regime forfettario non hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica, la lettera f) del comma 692 introduce, un regime premiale, volto a incentivarne l’utilizzo. Viene aggiunto un periodo nel comma 74 che prevede che per i contribuenti che si avvalgono del regime dei forfettari e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno; il termine quindi è di quattro anni rispetto a cinque. L’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015, in materia di fatturazione.

La concorrenza del reddito per deduzioni e detrazioni

Altra norma innovativa riguarda il concorso del reddito prodotto in regime forfettario (quadro LM della dichiarazione dei redditi) nell’ammontare del reddito complessivo ai fini della spettanza o per la determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici anche non tributari. La precisazione è giustificata dal fatto che il reddito in forfait non viene riportato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi e quindi sfuggiva dal calcolo del reddito, ad esempio, per famigliari a carico (limite di reddito euro 2.840,51 – 4mila per i figli che hanno compiuto l’età di 24 anni).

Le conseguenze per chi perde il regime

Qualora la persona fisica lavoratore autonomo o professionista debba abbandonare il regime forfettario dal 2020 la prima cosa da fare è dotarsi del codice univoco al fine di poter emettere la fattura elettronica (sono esclusi solo i medici). Inoltre è opportuno trasmettere alle Entrate in via telematica la procura eventualmente rilasciata a favore di un intermediario per i servizi telematici offerti dalle Entrate (consultazione, conservazione e così via). Da quest’anno l’ex forfettario dovrà subire la ritenuta d’acconto sui compensi professionali o per le intermediazioni, come pure deve applicare la ritenuta qualora sia lui ad erogare i medesimi compensi.

Per i compensi maturati nel 2019 e non ancora incassati si prospetta una tassazione sfavorevole in quanto il comma 72 dell’articolo 1 della legge 190/2014 dispone che, in caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, i ricavi e compensi maturati nel 2019 che verranno incassati nel 2020 saranno sottoposti al regime del periodo di imposta in cui si manifestano e quindi quello dell’ incasso e sembra (ingiustamente) senza deduzioni. Unico ristoro per l’ex forfettario è il recupero dell’Iva (rettifica delle detrazione) per gli acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili) nella misura di tanti quinti o decimi non ancora maturati; inoltre spetta il recupero dell’Iva sulle rimanenze di merci in giacenza ad inizio anno e dei beni e servizi non ancora utilizzati.

Cerchi un consulente che ti supporti? CONTATTACI

Summary
Il Nuovo Regime dei Forfettari nel 2020
Article Name
Il Nuovo Regime dei Forfettari nel 2020
Description
Le principali novità per i forfettari nel 2020
Author
Publisher Name
contincloud.com
Publisher Logo