Di seguito forniamo i primi chiarimenti relativi alle domande più frequenti presentate dai contribuenti a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. Cura Italia (provvedimenti di natura economica emanati dal Governo in merito alle problematiche legate al Covid-19):
L’indennità prevista per i professionisti e i titolari di Partita IVA non dipendenti è prevista solo per quelli non iscritti ad un ordine professionale?
I professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell’art.44 del decreto, che istituisce il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’. Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio.
I soci di società di persona e/o di capitali che, per disposizioni di legge, devono iscriversi obbligatoriamente alle gestioni speciali AGO sono tra i destinatari dell’indennità di € 600 per il mese di marzo? E, in caso di risposta affermativa, i € 600 sono da riconoscere a tutti i soci?
Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.
Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?
Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28.
Chi può accedere al Fondo PMI?
Al Fondo PMI possono accedere le ditte individuali e tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal MiSE). L’artigiano, l’idraulico o il titolare del bar già sono ricompresi fra queste categorie e quindi possono accedere al Fondo. Per Microcredito e “importo ridotto” (fino a 20.000 incrementabili) il Fondo ammette già alla garanzia senza valutazione e all’80%.
Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione?
Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro no n corrisponda le retribuzioni, in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.
In cosa consistono le misure di moratoria in sostegno delle PMI?
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per beneficiare della moratoria dei finanziamenti?
L’impresa, al momento della presentazione della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
A chi va presentata la domanda?
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.
Come e quando effettuare la comunicazione alla Banca ed agli altri intermediari?
Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.
La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Quali sono le imprese ed i soggetti che possono chiedere la moratoria di cui all’art. 56 del D.L. “Cura Italia”?
Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Per quali soggetti vengono sospesi i Mutui ai sensi dell’art. 56 ovvero ai sensi dell’art. 54 del D.L.?
Ai sensi dell’art 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalle pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un’attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA.
Ai sensi dell’art 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l’altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.
La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo?
No, non si applica al credito al consumo.
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