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Esterometro

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Cos’è l’esterometro?

A seguito dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti passivi stabiliti in Italia, è stato abrogato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alle fatture attive e passive cioè il c.d. SPESOMETRO, visto che le fatture transitano necessariamente attraverso il Servizio di Interscambio.

Tuttavia non tutte le operazioni devono essere obbligatoriamente emesse in formato elettronico; le operazioni poste in essere con soggetti esteri sono ancora documentate mediante fattura cartacea per questo è stato previsto un nuovo adempimento il c.d. ESTEROMETRO che ha il fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni poste in essere con soggetti non residenti nel territorio dello Stato per la quale non è stata emessa o ricevuta fattura elettronica, o bolletta doganale.

L’obbligo di comunicare l’ESTEROMETRO scatta per tutti i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica mentre restano esclusi i contribuenti rientranti nei regimi forfettari.

OPERAZIONI ATTIVE:

Fermo restando che le esportazioni Extra UE non devono essere inserite nell’ESTEROMETRO perché soggette a bolletta doganale, l’Agenzia delle Entrate ha sancito la possibilità di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non residenti ma identificati in Italia, purché sia consegnata ai clienti copia cartacea della fattura, non sarà così necessario inviare queste fatture con l’”ESTEROMETRO”.
Per i clienti esteri non identificati in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di comunicazione potrebbe essere assolto anche tramite fattura elettronica compilando la fattura elettronica con un Codice Destinatario convenzionale e la Partita IVA comunitaria.
Sembra quindi che l’ESTEROMETRO per le operazioni attive possa essere completamente omesso nei casi in cui le fatture siano state emesse in modalità elettronica.

OPERAZIONI PASSIVE:

Fermo restando che le importazioni non devono essere inserite nell’ESTEROMETRO perché soggette a bolletta doganale, l’obbligo di ESTEROMETRO permane per gli acquisti fatti da fornitori non stabili in Italia.

PROCEDURA:

I dati da inserire sono:
1) dati del cedente;
2) dati del cessionario;
3) data del documento comprovante l’operazione;
4) la data di registrazione;
5) il numero del documento;
6) base imponibile ed eventuale aliquota.

SCADENZA:

L’invio dell’ESTEROMETRO è previsto con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello:
– della data del documento emesso ( fatture attive);
– della data di ricezione del documento ( fatture passive).

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A seguito dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti passivi stabiliti in Italia, è stato abrogato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alle fatture attive e passive cioè il c.d. SPESOMETRO, visto che le fatture transitano necessariamente attraverso il Servizio di Interscambio.
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