Il trattamento di integrazione salariale, CIG in deroga può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane in conseguenza degli effetti reali dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La CIG in deroga, è riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per una durata non superiore a nove settimane, limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020. Dall’applicazione di tale trattamento sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il datore di lavoro può presentare l’istanza di CIG in deroga dando atto e attestando l’esistenza del pregiudizio alla attività dell’impresa e per gli stessi lavoratori di cui sopra, che giustifichi il ricorso alla CIG in deroga.
Le aziende con meno di 5 dipendenti sono esonerate da tale adempimento nella redazione dell’istanza.
La domanda di concessione del trattamento viene inoltrata a cura del legale rappresentante dell’azienda alla Regione di competenza- Direzione Generale dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, esclusivamente utilizzando l’apposita procedura informatica resa disponibile secondo termini e modalità di cui all’Avviso che sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione.
I trattamenti sono concessi dalla Regione, che provvede ad istruire le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, con decreto da trasmettere all’INPS entro quarantotto ore dall’adozione e la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui ai decreti di riparto delle risorse, tra le regioni e province autonome, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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