Sei consulente informatico, un web designer, consulente marketing o un consulente d’immagine?
Sei un consulente informatico e vuoi aprire una partita iva? Contincloud e i suoi esperti ti assisteranno in tutti gli adempimenti necessari.
Prima cosa da valutare se come consulente informatico hai la possibilità o meno di optare per il regime forfetario, in quanto dal 2020 possono accedervi solo i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Quindi nel caso di nuova attività come consulente informatico si può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.
Non possono accedere invece al regime forfettario :
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Assodato se si hanno i requisiti e la convenienza per optare per il regime forfettario ( Conticloud con i suoi consulenti analizzeranno la sua posizione personale e familiare nonché le detrazioni spettanti ed effettueranno un calcolo di convenienza per la scelta del regime contabile). In questo modo si è sicuri di fare la scelta giusta e di non rimetterci soldi.
Una volta effettuata l’apertura della partita iva come consulente informatico, vi è l’obbligo della iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps, in quanto non avendo la categoria una propria cassa di previdenza vi è l’obbligo a tale forma di previdenza. Chi è obbligato ad iscriversi? Sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26:
- tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.
- li spedizionieri doganali non dipendenti;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
In cosa consiste la Gestione Separata per gli autonomi?
A differenza dell’INPS Artigiani e Commercianti che viene versata trimestralmente con dei contributi fissi ed in seguito a saldo con la dichiarazione dei redditi, i contributi da gestione separata vengono versati direttamente in dichiarazione a titolo di saldo e di acconto.
Aliquote contributive gestione separata autonomi?
I contributi vengono calcolati secondo determinate percentuali (cosiddette aliquote contributive) comunicate annualmente dall’INPS con apposita circolare. Per l’anno 2020 (circolare n. 12 del 2 febbraio 2020) le percentuali per i lavoratori autonomi sono le seguenti:
Professionisti
L’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25%.
Non sono intervenute modifiche legislative in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007).
Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2020, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha modificato quanto già previsto in base al combinato dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
I consulenti di Contincloud sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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